News – Francesco Di Tano http://www.francescoditano.it Avvocato e Dottore di Ricerca Thu, 24 Oct 2019 15:12:35 +0000 it-IT hourly 1 https://wordpress.org/?v=7.1.1 Incontri seminariale “Quando la rete ferisce: hate speech e molestie”, Officina informatica DET – “Diritto Etica Tecnologie” del CRID, Università di Modena e Reggio Emilia http://www.francescoditano.it/incontri-seminariale-quando-la-rete-ferisce-hate-speech-e-molestie-officina-informatica-det-diritto-etica-tecnologie-del-crid-universita-di-modena-e-reggio-emilia/ Thu, 24 Oct 2019 15:12:33 +0000 http://www.francescoditano.it/?p=498 Presso l’Università di Modena e Reggio Emilia, nell’ambito dei corsi di Informatica giuridica, tenuto dal prof. Thomas Casadei, e di Didattica del diritto e Media education, tenuto dalla prof.ssa Serena Vantin, si stanno tenendo interessanti incontri su argomenti di attualità, che toccano questioni centrali del nostro tempo, promossi dall’Officina Informatica DET – Diritto Etica Tecnologie del CRID – Centro di Ricerca Interdipartimentale su Discriminazioni e vulnerabilità, in collaborazione con l’Osservatorio Privacy della Fondazione “Marco Biagi”.

Lunedì 28 ottobre, alle ore 14, in Aula A del complesso universitario San Geminiano (via San Geminiano 3, Modena), discuterò sul tema “Quando la rete ferisce: hate speech e molestie“, a partire dal mio volume Hate speech e molestie in rete: profili giuridici e prospettive de iure condendo. Aracne, 2019.
Coordinerà il prof. Thomas Casadei e introdurrà la prof.ssa Serena Vantin.

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Incontro “Diritti in rete e cyberbullismo” – 6 dicembre 2018 – Università di Bologna, sede di Ravenna http://www.francescoditano.it/incontro-diritti-rete-cyberbullismo-6-dicembre-2018-universita-di-bologna-sede-di-ravenna/ Wed, 05 Dec 2018 22:12:01 +0000 http://www.francescoditano.it/?p=493

Domani, giovedì 6 dicembre 2018, dalle 15 alle 17, nell’Aula Magna della Scuola di Giurisprudenza di Ravenna, in via Oberdan n. 1, sarò relatore all’incontro “Diritti in rete e cyber-bullismo”, organizzato da UNICEF Ravenna e Università di Bologna.

L’incontro fa parte del corso di formazione “A Difesa dei minori: il diritto, i diritti”, che propone il tema dei diritti dell’infanzia e la conoscenza della condizione attuale dell’infanzia stessa e dell’adolescenza in Italia e nel mondo. Attraverso gli incontri formativi, tra cui quello di domani, rivolti ad insegnanti e studenti, ma aperti alla cittadinanza, si intende sviluppare una riflessione sui temi più urgenti ed attuali della vita di bambini/e e ragazzi/e di oggi, e, al contempo, l’approfondimento delle norme e delle leggi che sostengono le azioni istituzionali e sociali in questo ambito.

Oltre a me, a trattare il tema di domani interverranno Agostina Melucci, Dirigente Ufficio X, Uff. scolastico regionale, Provincia di Ravenna, Enzo Lattuca, Dottore di Ricerca di Diritto costituzionale, e Manuela D’Alessandro di Unicef Italia.

L’incontro è aperto a tutti.

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Corte di Cassazione: individuato il luogo di consumazione del reato di accesso abusivo a sistema informatico http://www.francescoditano.it/corte-di-cassazione-individuato-il-luogo-di-consumazione-del-reato-di-accesso-abusivo-sistema-informatico/ Tue, 02 Jun 2015 09:51:40 +0000 http://www.francescoditano.it/?p=323 Con la Sentenza n. 17325 del 2015, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione si sono pronunciate, in relazione alla determinazione del luogo di consumazione del reato di accesso abusivo a sistema informatico ex articolo 615-ter del codice penale, sul conflitto di competenza territoriale instauratosi tra il Giudice del luogo in cui il soggetto agente si introduce abusivamente nel sistema e il Giudice del luogo ove è sito il server ospitante il sistema.

Le Sezioni Unite hanno risolto il conflitto statuendo che “il luogo di consumazione del delitto di accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico, di cui all’articolo 615-ter del codice penale, è quello nel quale si trova il soggetto che effettua l’introduzione abusiva o vi si mantiene abusivamente”.

Il contrasto giurisprudenziale si era originato da un conflitto negativo di competenza sollevato dal GUP presso il Tribunale di Roma nell’ambito di un procedimento vertente sul reato di accesso abusivo al sistema informatico del Ministero dei Trasporti.

(continua a leggere qui, su Filodiritto)

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Hate speech online: scenari, prospettive e criticità giuridiche del fenomeno http://www.francescoditano.it/hate-speech-online-scenari-prospettive-criticita-giuridiche-del-fenomeno/ Wed, 29 Apr 2015 09:33:21 +0000 http://www.francescoditano.it/?p=312 È stato pubblicato, sulla rivista “Ciberspazio e Diritto“, Volume 51, n. 2/3 del 2014, edita da Mucchi Editore, il mio più recente articolo scientifico “Hate speech online: scenari, prospettive e criticità giuridiche del fenomeno (vai alla scheda del fascicolo sul sito dell’editore).

Nel contributo, si porta in evidenza il modo in cui le nuove tecnologie, e soprattutto l’avvento di Internet, abbiano influito sul fenomeno dell’hate speech. Si fornisce, altresì, una panoramica sull’attuale dibattito dottrinario in tema di regolamentazione dell’hate speech e il relativo scenario giuridico, che vedono contrapposte, da una parte, la visione statunitense, legata al Primo Emendamento e favorevole alla libertà di parola, e dall’altra, la visione europea (e di altri Paesi), più attenta all’esigenza di proteggere i principi dell’uguaglianza e della dignità umana, anche a fronte della limitazione della libertà di manifestazione del pensiero. Parallelamente, vengono analizzate le fattispecie più rilevanti, con le relative questioni giurisprudenziali, legate alle espressioni di odio nella Rete.

Da ultimo, sono affrontate le maggiori criticità riguardanti l’hate speech online, connesse alla responsabilità degli Internet Service Providers e alla competenza giurisdizionale territoriale sui singoli casi, posto che l’assenza di confini su Internet impone proprio la necessità di ripensare i confini del diritto pubblico e privato online.

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Corso di Perfezionamento in Digital Forensics, Privacy, Cloud e Cyber Warfare – Università degli Studi di Milano http://www.francescoditano.it/corso-di-perfezionamento-digital-forensics-privacy-cloud-cyber-warfare-universita-degli-studi-di-milano/ Mon, 25 Nov 2013 10:13:23 +0000 http://www.francescoditano.it/?p=301 corsoperfezionamentounimi

È stato pubblicato il bando per l’iscrizione al Corso di Perfezionamento in Digital Forensics, Privacy, Cloud e Cyber Warfare all’indirizzo http://www.unimi.it/studenti/corsiperf/67963.htm

È possibile iscriversi dal 18 novembre al 12 dicembre 2013 al Corso Intero (formato da 3 moduli didattici) o solamente al primo modulo.

Per maggiori Informazioni: clicca qui
Per consultare il bando di attivazione:clicca qui

Il candidato che intenda richiedere l’ammissione al Corso di Perfezionamento, oltre alla pagina dedicata del portale Unimi per l’intero Corso [link] o per il primo modulo [link], può scaricare una breve guida [clicca qui]

Coordinatore: prof. Giovanni Ziccardi.

Obiettivo:
Il corso è volto a contribuire alla formazione di esperti nella valutazione, acquisizione e gestione del rischio e della prova digitale e dell’informazione elettronica in generale, sia a fini processuali (penali, civili, giuslavoristici, amministrativi), sia per lo svolgimento di investigazioni interne e/o aziendali. Verranno analizzati i rischi connessi alla violazione della sicurezza delle informazioni e alla compromissione delle infrastrutture; il fenomeno della cyberwar fra Stati, della figura del cyberwarrior e le problematiche giuridiche, politiche e tecnologiche correlate; gli aspetti della privacy e della protezione dei dati correlati alla vita aziendale e alla protezione dei dati sanitari o comunque sensibili

Titoli di accesso:
Il corso si rivolge ai possessori di laurea e laurea magistrale

Mese di attivazione:
gennaio 2014

Durata:
Il percorso formativo è strutturato in 72 ore di didattica frontale e attività di laboratorio:
 il dato come elemento dell’indagine: natura, funzioni e inquadramento processuale;
 modalità di raccolta, analisi e presentazione in giudizio del dato digitale: best practice e modalità operative degli esperti del settore;
 il dato digitale nei device mobili: analisi dei telefoni cellulari, dei navigatori satellitari, delle memorie esterne;
 il dato digitale in rete: analisi dei social network, delle pagine web, delle caselle di posta elettronica e delle e-mail;
 il dato “sicuro” nella legislazione nazionale ed europea;
 il codice in materia di protezione dei dati personali e la sicurezza;
 le figure preposte alla sicurezza in azienda: nomina e responsabilità;
 le misure di sicurezza da adottare per garantire la conformità legislativa e tutelare la business continuity;
 definizione di cyberwarfare e di “arma digitale”;
 problemi di diritto internazionale e di competenza;
 cyberwarfare e cyberespionage: i rischi per il business;
 poteri di intelligence e poteri di indagine: similitudini e differenze.

Contributo di iscrizione: € 916,00.

Segreteria organizzativa: Segreteria Didattica– telefono 02/503.12694 – 02/503.12087 – 02/503.12473 fax: 02/503.12475

E-mail: infomaster.giurisprudenza@unimi.it

Sito del corso

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“The harm in hate speech” di Jeremy Waldron (2012) http://www.francescoditano.it/the-harm-hate-speech-di-jeremy-waldron-2012/ Mon, 25 Nov 2013 09:57:56 +0000 http://www.francescoditano.it/?p=296 Jeremy Waldron

Il filosofo del diritto dell’Università di New York, Jeremy Waldron, nel suo coinvolgente libro intitolato “The harm in hate speech” – in italiano, “il danno nelle espressioni di odio” – tratta dell’annosa questione legata alla regolamentazione di quel fenomeno – il c.d. hate speech –, richiamato per l’appunto nel titolo dell’opera medesima, costituito da tutte quelle espressioni, verbali o scritte, e rappresentazioni che incitano all’odio nei confronti di individui o gruppi di individui, sulla base della razza, della religione, del sesso, dell’etnia o dell’orientamento sessuale.

Gli Stati Uniti rappresentano ormai l’unica tra le democrazie liberali occidentali ad optare per la non punibilità di tali comportamenti, mentre Paesi come il Canada, la Nuova Zelanda, la Gran Bretagna, quelli Scandinavi e la Germania prevedono una regolamentazione normativa dell’hate speech, nel sistema giuridico americano, invece, grazie alla protezione del Primo Emendamento della Costituzione, anche il discorso carico di odio è consentito purché non contenga minacce o diretto incitamento alla violenza.

Waldron avanza strenuamente la proposta volta alla rivisitazione della tradizione costituzionale e giuridica statunitense in tema di hate speech e, nonostante egli stesso sia il primo a sapere di trovarsi all’invalicabile ostacolo rappresentato dal Primo Emendamento della Costituzione, non si arrende nel tentare di catturare l’attenzione dei propri lettori americani sui danni e sugli effetti che tali discorsi pregni di odio provocano all’interno della società, in special modo sulle minoranze. Il suo principale obiettivo è quello di valutare ed evidenziare se la giurisprudenza americana in tema di hate speech abbia realmente raggiunto l’apice, il miglior approdo possibile, riguardo alla disciplina di tale fenomeno. Come egli nota, “le argomentazioni filosofiche sulle espressioni di odio sono istintive, impulsive e sconsiderate”, dovute, almeno in parte, alla confusione regnante sulla materia e soprattutto sui valori in gioco. L’odio viene ritenuto estremamente rilevante non in quanto motivazione di certe azioni, ma come possibile effetto di certe forme di espressione. Conseguentemente, il vero punto critico è rappresentato dalla particolare situazione di disagio sociale, di attacco alla dignità, nella quale verrebbero a trovarsi le persone vulnerabili oggetto di odio per motivi di razza, etnia, religione o quant’altro.

Waldron sostiene che la diffamazione scritta conti molto di più di quella manifestata oralmente, dal momento che assume una forma permanente, perpetua, in grado di ledere costantemente nel tempo, di far sentire perennemente a disagio gli individui colpiti, non accettati nel proprio contesto sociale. Ciò, tra l’altro, risulta recentemente ancor più aggravato da Internet, dove, grazie a motori di ricerca come Google, l’espressione diffamatoria, di odio, diviene immediatamente disponibile a qualunque utente sparso nel mondo. Nell’era di Internet, quando un video di calunnia può diventare “virale” e attirare milioni di spettatori (e quindi rischiare di esistere per sempre nel ciberspazio), la distinzione proposta tra la parola scritta e parlata si rompe. Ciò che, secondo l’impostazione di Waldron, dovrebbe rimanere escluso dalla regolamentazione è solo la parola che non viene memorizzata e pubblicata sulla Rete.

Il danno alla dignità, si diceva, è l’effetto dell’hate speech che interessa maggiormente l’autore: per dignità egli intende “la posizione sociale, i fondamenti della basilare reputazione che dà diritto a chiunque di essere trattati egualmente nella gestione ordinaria della società”. Waldron riassume il suo punto di vista, affermando che l’incitamento all’odio e la diffamazione avverso le minoranze sono azioni eseguite in pubblico, con un orientamento pubblico, volte a minare beni pubblici, ossia il bene della tutela della dignità all’interno della società. Ed è proprio tale dignità – bene supremo e indissolubile – che deve essere protetta e tutelata anche a fronte di limitazioni alla libertà di espressione.

Nel portare avanti la propria teoria, Waldron porta in rilievo tesi avverse di grandi studiosi e filosofi americani come Edwin Baker e Ronald Dworkin, con l’obiettivo di confutarle e dimostrare quanto, in realtà, per la società americana attuale, sia più opportuna una regolamentazione dell’hate speech che non ceda all’estremismo liberale. Allo stesso tempo, l’autore volge lo sguardo indietro, al passato illuminista, nel quale riesce a trovare supporti teorici alla sua impostazione (come lo stesso Voltaire), e addirittura alla giurisprudenza inglese e americana del XVII e XVIII, portata come esempio di quella cultura giuridica, già dunque esistente anche nei sistemi di Common Law, indirizzata verso la repressione di manifestazioni d’odio nei confronti delle minoranze. Ciò, nell’auspicio che chiunque abbia a cuore l’integrità di una società ben ordinata e rispettosa dei diritti dei cittadini non ignori il fenomeno in questione e, soprattutto, gli effetti che produce

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“Il diritto di avere diritti” di Stefano Rodotà (2012) http://www.francescoditano.it/il-diritto-di-avere-diritti-di-stefano-rodota-2012/ http://www.francescoditano.it/il-diritto-di-avere-diritti-di-stefano-rodota-2012/#respond Sun, 21 Apr 2013 13:43:18 +0000 http://www.francescoditano.it/?p=273 Stefano RodotàStefano Rodotà, al culmine di una carriera divisa tra attività accademica (1) e attività politica (2), ha inteso intraprendere un percorso di analisi e approfondimento filosofico, etico e giuridico sul riconoscimento e sulla tutela dei diritti fondamentali della persona in un periodo connotato da forti conflitti e opposizioni.

L”opera, edita da Laterza, si intitola “Il diritto di avere diritti”, esplicito richiamo ad Hannah Arendt, che ne “Le origini del totalitarismo” sancì che “il diritto ad avere diritti, o il diritto di ogni individuo ad appartenere all”umanità, dovrebbe essere garantito dall’umanità stessa” (3).

Nel nuovo mondo globalizzato, si assiste infatti a un”incessante e dinamica mutevolezza del regime dei diritti, i quali, allo stesso tempo, scompaiono, si reinterpretano, proliferano e si impoveriscono, attraverso la loro negazione. In questo contesto, però, caratterizzato dal dissolvimento dei confini territoriali, i diritti appaiono orfani di tutele garantite dalle sovranità nazionali e prestano il fianco a pericolose soggezioni, promosse in nome della sicurezza collettiva e dello sviluppo del mercato e dell’economia.

È proprio in questa attualità che, secondo Rodotà, la stessa cittadinanza cambia natura e rappresenta l”insieme dei diritti costituenti il patrimonio di ogni persona, indipendentemente dalla sua provenienza. Iniziamo ad assistere a pratiche comuni dei diritti, che non sono il frutto di un”educazione forzata imposta dall’Occidente, ma che, al contrario, coinvolgono l”intera umanità: donne e uomini, a partire dall’Africa per giungere in Oriente, si mobilitano, anche attraverso i nuovi mezzi tecnologici di telecomunicazione elettronica, per il riconoscimento e la tutela dei diritti fondamentali. Non più astrattezza, dunque, ma attenzione alle situazioni concrete e ai bisogni delle persone.

Rodotà evidenzia come i diritti fondamentali necessitino di essere spogliati dalle strumentalizzazioni che ne hanno accompagnato la storia e come, invece, scalzando i mercati, essi stessi possano rappresentare il miglior strumento per regolare la globalizzazione.

Si tratta di un diverso realismo, in qualche modo plasmato da quella che l”Autore chiama “narrazione dei diritti”, che attraversa tutta la prima parte della sua opera. Seguendola, possiamo scorgere tutte le dinamiche attuali e future, per le quali Rodotà richiama un termine forte come “rivoluzione”. Ci parla, difatti, di “rivoluzione dell’eguaglianza”, rimasta incompiuta e oggi accompagnata dalla “rivoluzione della dignità”: insieme, esse creano una nuova antropologia, che invoca l”autodeterminazione delle persone, la costruzione di identità individuali e collettive e le responsabilità pubbliche.

Nuove dinamiche, inoltre, investono la proprietà, con la cosiddetta “rivoluzione dei beni comuni”, che ci spinge oltre la storica contrapposizione tra proprietà privata e proprietà pubblica, e pone l”attenzione sull”aria, sull”acqua, sul cibo e sulla conoscenza. Allo stesso tempo, sono entrate a far parte del quotidiano – e ci accompagneranno nel futuro – anche la “rivoluzione della tecnoscienza” e la “rivoluzione di Internet”, capaci di ridisegnare i confini umani, i rapporti tra umano e non umano e quelle che l”Autore definisce le nuove vie di un costituzionalismo globale possibile.

Rodotà ha l”invidiabile capacità, ma soprattutto il merito, di prendere per mano il lettore e accompagnarlo lungo questa narrazione. E mostra, in particolare, il fenomeno della cancellazione e della ridefinizione dei confini. A partire dal diritto di cittadinanza, “la garanzia dei diritti non può venire da un rinnovato rinserrarsi nei confini nazionali, né scaturire da automatismi, da una «natura» libertaria della rete”. La stessa unità fisica non rappresenta più il limite ultimo del corpo della persona, arricchito ormai dal corpo elettronico, ossia da tutte quelle informazioni del soggetto distribuite nel mondo, e da quelle parti del corpo biologiche costituite da embrioni, cellule, tessuti, gameti, ecc.

Si attraversano, dunque, nuovi spazi e territori. Si va necessariamente al di là degli Stati Nazionali. Adesso i diritti fondamentali diventano oggetto di attenzione dai vari soggetti che esercitano sovranità nello spazio globale, fra cui – per quanto di nostro interesse più vicino – la stessa Unione Europea. Allo stesso tempo, però, forze opposte spingono verso un controllo sempre maggiore e capillare sugli individui e sulle collettività, in nome della loro sicurezza e facendo leva su vere e proprie politiche della paura.

Proprio la stessa Unione Europea ha inteso rinnovarsi, passare da un”Europa dei mercati a un”Europa dei diritti, la regione del pianeta che, più di tutte le altre, riconosce diritti e libertà delle persone. Ciò è stato compiuto grazie alla stesura, nel 2000, della Carta dei diritti fondamentali e all”attribuzione alla stessa, con il Trattato di Lisbona del 2009, del medesimo valore giuridico dei trattati comunitari, pur conservandone il carattere autonomo, sottratto alle mutevoli dinamiche politiche. Una Carta, questa, che ha il pregio di abbandonare la tradizionale distinzione dei diritti per generazioni e di affermare solennemente l”indivisibilità degli stessi, che siano quelli civili, politici, sociali o i più recenti, legati all”innovazione tecnologica e scientifica, all”ambiente e allo sviluppo sostenibile. Viene posta la «persona al centro dell”azione», come ci ricorda il Preambolo della Carta: è, questo, il dichiarato allontanamento dall”astrattezza, che sposta l”Unione Europea su quello che Rodotà definisce il “costituzionalismo dei bisogni”, che connota ormai le carte costituzionali più recenti. Ci si muove da un contesto nel quale i diritti erano riconosciuti solo formalmente per confluire in uno più avanzato, dove a tale riconoscimento si affiancano le necessarie azioni attuative.

Il nuovo mondo dei diritti, come lo qualifica l”Autore, non vede un loro tramonto, una loro subordinazione alle logiche e agli interessi del mercato. È, al contrario, la loro reinvenzione che consente di respingere queste dannose tendenze. Si deve parlare di una pluralità di diritti, di un patrimonio comune dell’intera umanità, che per trovare la propria garanzia e soprattutto la propria attuazione si affida sempre più al potere giurisdizionale. I giudici diventano gli arbitri, i garanti della compatibilità dell’agire privato con il nuovo sistema governato non più dai codici, ma dai principi fondamentali sanciti dalle costituzioni. Rodotà riconosce questo inedito stato di fatto, concludendo

“che lo stesso strumento principe dell’esercizio del potere privato nella materia patrimoniale, il contratto, non può fare astrazione dalle logiche non proprietarie presenti nell’ordinamento e che il controllo di questa conformità è affidato al giudice. Siamo così di fronte a una distribuzione di potere giuridico e sociale tra tre soggetti – legislatore, privati, giudice”.

A fronte di una realtà che vede il tentativo di affermarsi di una nuova lex mercatoria, senza il filtro delle istituzioni politiche, ma attraverso i tipici strumenti produttivi delle regole giuridiche, diventa dunque fondamentale il ruolo svolto dai legislatori e dai giudici. Rodotà è chiaro e deciso nell’indicare la via da seguire: l”alleanza tra legislazione e giurisdizione.

“La garanzia giuridica si può ritrovare nelle possibilità d”intervento delle corti, la cui azione è tanto più concreta e legittimata quanto più riesce a trovare sponda nei diversi elementi o frammenti, che contribuiscono a costruire i tratti di un costituzionalismo globale”.

L”analisi dell’Autore, però, non limita a questo. Si allarga, anzi, fino a coinvolgere anche la proprietà, ciò che appartiene o dovrebbe appartenere agli uomini. E così introduce una nuova classificazione dei beni, archiviando la vecchia, manichea, contrapposizione tra pubblico e privato: adesso, all”orizzonte, si stagliano i beni pubblici, i beni privati e soprattutto i beni comuni. Questi ultimi, in particolare, sono i beni a titolarità diffusa, che appartengono a tutti e a nessuno, accessibili all”umanità intera e sui quali nessuno può arrogarsi potestà o pretese esclusive. Lo stesso accesso a tali beni assume il carattere di diritto fondamentale della persona, quello che Rodotà definisce il “tramite necessario tra diritti e beni, sottratto all”ipoteca proprietaria”. Si pensi solo al diritto di libero accesso all”acqua, al cibo, ai farmaci, a Internet.

La considerazione più innovativa è costituita, probabilmente, proprio dal qualificare il diritto di accesso alla rete come diritto fondamentale, come condizione necessaria per l”effettività di altri diritti, primi fra tutti la libera costruzione della personalità, la libertà di espressione e la conoscenza. Nel mondo globale, nel mondo interconnesso chiunque ha la possibilità – almeno in potenza – di esprimersi, di acquisire conoscenze, diffondere informazioni e idee, esercitare il diritto di critica e partecipare, dunque, alla vita pubblica e sociale. Allo stesso tempo, però, si è assistito a una contraddittoria tendenza limitativa, contraddistinta dal diritto d”autore, utilizzato come strumento limitativo di questo flusso di espansione della conoscenza. È necessaria, dunque, una riconsiderazione di quegli strumenti e istituti giuridici – come, per l”appunto, brevetto e diritto d”autore – che impediscono un pieno accesso alla conoscenza. Prim’ancora di giungere a un eventuale abbandono del sistema del diritto d”autore – richiesta dai più estremi – già spiccano attualmente altre soluzioni meno radicali, ma sicuramente già sufficientemente adatte a garantire un equilibrio più democratico, come i creative commons. Quale che sia lo strumento scelto, l”obiettivo da raggiungere è il libero accesso alla conoscenza, vero baluardo di una effettiva democrazia, garantendo la trasparenza e la diffusione e il rafforzamento dello spirito critico (basti solo citare, come esempio ormai noto ai più, Wikileaks).

La connessione tra beni comuni e diritti fondamentali, dunque, rappresenta la strada da seguire, o, come sostiene Rodotà

“una decisiva opportunità per affrontare la questione essenziale di uno “human divide”, di una diseguaglianza radicale che incide sulla stessa umanità delle persone, mettendo in discussione la dignità e la vita stessa”.

È proprio la persona, con la sua dignità, a essere posta sotto la lente d”ingrandimento nella seconda parte del libro. Infatti, il passaggio forse più importante, in questo nuovo costituzionalismo, è proprio quello che va dalla figura astratta del soggetto alla sua concretizzazione nello stesso sistema giuridico, nella realtà. Dall’individuo alla persona. Non si ha, però , con tale processo una sostituzione di una nuova figura unitaria rispetto a quella precedente. Bensì, attraverso il riferimento alla persona si dà rilevanza, nell’ordinamento giuridico, alle varie figure soggettive calate in contesti diversi: il lavoratore, il bambino, l”anziano, il portatore di handicap. Se, dunque, la vecchia nozione di soggetto era portatrice, con la sua astrattezza e unitarietà, di neutralità e indifferenza, con la persona si dà rilevanza ai dati della realtà. Analogamente, si ha un passaggio da un concetto statico a una struttura giuridica dinamica, che accompagna lo sviluppo della personalità ed è tutta incentrata sul riconoscimento e sulla valorizzazione della dignità. Non a caso, Rodotà parla proprio di homo dignus, con la sua umanità, la sua ricchezza, imprevedibilità e libertà.

La dignità, secondo l”Autore,

“si realizza attraverso un processo, al quale concorrono il potere di governo della persona interessata e il dovere che incombe su chi deve costruire le condizioni necessarie perché le decisioni di ogni persona possano essere prese in condizioni di libertà e responsabilità”. Deve essere dunque garantita a ciascuna persona la possibilità di vivere con piena dignità, attivandosi, la società stessa, per l”eliminazione di quei fattori impedienti e per la soddisfazione delle più essenziali necessità umane. “La vita degna di essere vissuta, allora, è quella che la persona autonomamente costruisce come tale”.

Associati ad essa, poi, si presentano diritti come quello alla verità, quello all”esistenza che vada al di sopra del minimo vitale e soprattutto il diritto all”autodeterminazione. Autodeterminazione nella vita e nel corpo, come ci ricorda Rodotà, che rappresenta la summa della libertà esistenziale. È la persona – e anche le Corti sono finalmente giunte alla cristallizzazione di tale massimo principio – ad essere sovrana della propria vita e della propria salute, sia con riferimento ai generici interventi medico-chirurgici, sia alle scelte di fine anticipata dell’esistenza, evitando l”accanimento terapeutico, sia, infine, riguardo alle tecniche di procreazione assistita. È alla persona, dunque, che devono essere forniti gli strumenti per tutelarla contro i poteri invasivi del suo corpo (e il biodiritto interviene proprio in tale direzione).

La terza e ultima parte, infine, intitolata “La macchina”, assume come oggetto principale d”esame il rapporto tra uomo e macchina. Con lo sviluppo delle nuove tecnologie si ha, parallelamente, la produzione di una vera e propria nuova antropologia, un ordine sociale e giuridico nel quale le macchine rivendicano una propria autonomia e, con l”uomo, tendono a compenetrarsi. Rodotà afferma, difatti, che

“tra persona e macchina si stabilisce un continuum: riconoscendolo, il diritto ci consegna anche una nuova antropologia, che agisce sulle categorie giuridiche e ne modifica la qualità. La riservatezza, qualità dell’umano, si trasferisce alla macchina”.

In questa nuova dimensione tecnologia, muta la stessa identità della persona, che apre il fianco a controlli ed elaborazioni esterne, in base a come è strutturato l”ambiente in cui si vive. Non solo dipendenza da altre persone, ma anche e soprattutto dagli oggetti, dalle cose adoperate per modificare il corpo stesso.

Ciò comporta una vera e propria rivoluzione dell’identità, in un periodo tumultuoso, nuovo, connotato dal proliferarsi di profili personali, dall’intelligenza artificiale, dal cloud computing, dall’autonomic computing. Un presente permeato soprattutto dall’importante realtà di socializzazione del Web 2.0 e dallo svilupparsi di quello che Rodotà già chiama Web 3.0, e cioè l”Internet delle cose, degli oggetti dialoganti tra loro e in grado di scambiarsi e fornire i dati riguardanti le persone.

L”Autore invoca una reinvenzione della privacy, un tentativo strenuo di mantenere ben saldo il controllo sulla propria sfera privata, cercando di individuare e promuovere strumenti che tutelino le persone contro le invasioni esterne. E, parimenti, ritiene di fondamentale rilevanza il ruolo che deve assumere il diritto nella delicata gestione del rapporto tra umano e tecnologia, sempre più instradato nell’alveo del cosiddetto post-umano.

Internet, in particolare, divenuto in breve tempo lo strumento privilegiato di accesso alla conoscenza, necessita di una regolamentazione chiara, garantista e di tutela della democrazia e dei diritti fondamentali e della sua stessa neutralità.

Non si può, però, secondo Rodotà, lasciare l”incombenza o la semplice iniziativa, da una parte, ai governi nazionali, poiché è proprio da loro che provengono le maggiori insidie per la rete e per la sua libertà, né, dall’altra parte, ai soggetti privati, che offrono solo le garanzie compatibili con i loro interessi.

È necessario, quindi, seguire il percorso di un costituzionalismo globale, nella prospettiva di una ricostruzione del rapporto tra sfera pubblica e sfera privata, favorendo un dialogo tra tutti i protagonisti, secondo un modello “wiki”, tra pari e senza inique imposizioni verticali.

Scheda del libro:

Autore: Stefano Rodotà.

Titolo: Il diritto di avere diritti.

Editore: Editori Laterza.

Anno: 2012.


(1) Stefano Rodotà ha insegnato nelle università di Macerata, Genova e Roma La Sapienza, dove attualmente è professore emerito di Diritto Civile.

(2) In particolare, Stefano Rodotà ha ricoperto il ruolo di primo Presidente dell’Autorità garante per la protezione dei dati personali e di Presidente del Gruppo di coordinamento dei Garanti per il diritto alla riservatezza dell’Unione Europea, oltre ad aver partecipato alla stesura della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

(3) Cfr. H. Arendt, Le origini del totalitarismo [1951], trad. it. di A. Guadagnin, Comunità, Milano, 1996, p. 413.

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La privacy nello svolgimento dell’attività forense http://www.francescoditano.it/la-privacy-nello-svolgimento-dellattivita-forense/ Wed, 08 Jun 2011 15:26:44 +0000 http://www.francescoditano.it/?p=246 L’inserimento, nella pagina dei Materiali, di un modello di informativa privacy per la professione legale, mi induce a trattare brevemente e per sommi capi dell’argomento del trattamento dei dati personali nell’esercizio di tale professione.

L’attività forense non è, chiaramente, esente dalle prescrizioni dettate dal Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196). In virtù del particolare ruolo sociale ricoperto dal legale e dell’importanza dell’attività di difesa (di rango costituzionale) dallo stesso svolta, ma soprattutto per la particolare complessità di quest’ultima, che richiede studi, procedure e pratiche articolate, il Garante ha inteso semplificare gli adempimenti ricadenti sugli avvocati, evitando comunque di pregiudicare – giustamente – la privacy dei clienti.

In merito, è intervenuto, il 3 giugno 2004, il Garante per la protezione dei dati personali, con un parere di chiarimento sui principali adempimenti in materia di protezione di dati personali nello svolgimento dell’attività forense. Si rimanda a tale documento per avere una panoramica chiara e completa dell’ostica materia.

In breve, in ogni caso, si può innanzitutto evidenziare come l’informativa al cliente sia comunque sempre necessaria. Essa può essere resa in forma scritta o orale, sinteticamente o colloquialmente, purché, però, sia comunque completa.

Sono, inoltre, necessarie idonee misure di sicurezza, volte a garantire la salvaguardia dei dati, nonché la redazione di un documento programmatico sulla sicurezza, qualora l’avvocato tratti dati sensibili o giudiziari in via informatica (praticamente sempre).

Titolare del trattamento dei dati, nel caso in cui l’attività professionale sia svolta individualmente, è sempre l’avvocato medesimo, il quale stabilirà le modalità di utilizzo e trattamento dei dati, quali mezzi e strumenti impiegare e come gestire ed organizzare i sistemi di sicurezza. Nel caso in cui l’attività sia svolta da due avvocati congiuntamente, gli stessi saranno contitolari del trattamento, mentre sarà necessariamente designato come titolare l’associazione legale, qualora l’attività sia svolta in forma societaria o associata. Non è necessario – si chiarisce – nominare responsabili del trattamento, sebbene sia consigliato nelle organizzazioni di grandi dimensioni. In ogni caso, tutti i soggetti interni allo studio legale che possono avere accesso ai dati (collaboratori, praticanti, impiegate/i, ecc.) dovranno essere designati quali incaricati del trattamento.

La notificazione al Garante dell’intenzione di procedere a trattamento di dati, prevista per i casi di cui all’art. 37 del Codice, non è più necessaria per la maggior parte dei trattamenti effettuati nell’esercizio dell’attività forense.
In virtù di un provvedimento del Garante dell’aprile 2004, non sono più soggetti a notificazione “i trattamenti di dati genetici o biometrici effettuati nell’esercizio della professione di avvocato, in relazione alle operazioni e ai dati necessari per svolgere le investigazioni difensive di cui alla legge n. 397/2000, o comunque per far valere o difendere un diritto anche da parte di un terzo in sede giudiziaria. Ciò sempre che il diritto sia di rango almeno pari a quello dell’interessato e i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento“. Non vanno inoltre notificati i trattamenti di dati economici relativi a clienti o fornitori, purché l’avvocato non costituisca una banca dati informatica, con dati sulla solvibilità, situazione patrimoniale, ecc.

Per quanto concerne il consenso dell’interessato, invece, occorre distinguere tra dati comuni e dati sensibili. Per i primi, non è necessario il consenso del cliente, qualora il loro trattamento sia necessario per l’adempimento dell’incarico professionale. Parimenti, non è necessario il consenso dei terzi interessati, qualora il trattamento dei loro dati comuni sia strettamente finalizzato allo svolgimento delle indagini difensive o per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria. Con riferimento ai dati sensibili, non è necessario il consenso per svolgere indagini difensive o per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria. Se, però, si tratta di informazioni relative a salute e vita sessuale, il diritto difeso o fatto valere in giudizio deve essere un diritto della personalità o altro diritto o libertà fondamentale o inviolabile, di rango almeno pari a quello della persona a cui si riferiscono i dati. Il trattamento può riguardare i dati sensibili relativi ai clienti. I dati sensibili relativi a terzi possono essere trattati se ciò è strettamente indispensabile per eseguire specifiche prestazioni professionali richieste dai clienti, per scopi determinati e legittimi.
Non è, inoltre, più necessario richiedere apposita autorizzazione al Garante per il trattamento di tali dati sensibili, grazie ad un’apposita autorizzazione generale (preventiva) rilasciata dallo stesso.

Riguardo ai dati giudiziari, invece, non è necessario né il consenso degli interessati, né la richiesta di autorizzazione, anche in questo caso già rilasciata in via generale e preventiva dal Garante.

Viene comunque chiarito, dal Garante, che non occorra prevedere accorgimenti particolari, volti ad oscurare i nomi delle parti sui fascicoli cartacei dello studio, oppure sostituirli con codici o altri sistemi identificativi. Quel che è necessario – e al contempo sufficiente – è organizzare lo studio in modo tale che sia solamente il personale autorizzato ad avere il potere e la possibilità di accedere alla documentazione.

Con riferimento all’attività stragiudiziale, invece, valgono regole differenti con specifico riguardo al trattamento di soggetti terzi, diversi dal cliente dell’avvocato: i dati di costoro, a meno che non siano ricavati e/o ricavabili da fonti pubbliche e conoscibili, possono essere trattati solo dietro espresso consenso dell’interessato. Tale consenso, in particolare, deve essere reso in forma scritta, qualora si tratti di dati sensibili, dati riguardanti la salute e le abitudini sessuali, o dati giudiziari.

A partire dal 1 gennaio 2009, infine, in virtù del provvedimento del Garante n. 60 del 6 novembre 2008, è stato introdotto il Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali effettuati per svolgere investigazioni difensive, le cui disposizioni devono essere rispettate dagli avvocati, dai praticanti avvocati e dagli investigatori privati – si riporta testualmente – “nel trattamento di dati personali per svolgere investigazioni difensive o per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sia nel corso di un procedimento, anche in sede amministrativa, di arbitrato o di conciliazione, sia nella fase propedeutica all’instaurazione di un eventuale giudizio, sia nella fase successiva alla sua definizione”.

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Federazione Italiana Blogger http://www.francescoditano.it/fib/ Wed, 30 Mar 2011 19:25:19 +0000 http://www.francescoditano.it/?p=31 È con vero piacere che dedico il primo articolo del sito a una brillante e innovativa iniziativa, nata da e per la rete.
Si tratta della prima e unica Federazione Italiana Blogger, partorita dalle creative menti di quattro netizens italiani: Marco Giacomello, Giulio Passerini, Alessandro Veroli e Camilla Cannarsa.

L’intento è più che meritevole, per non dire fondamentale, in un contesto sociale  in continua evoluzione com’è il web 2.0. Con il tempo, si è assistito allo sviluppo di un fenomeno ormai endemico, qual è il blog, e la crescita dell’importanza del blogger quale vero e proprio autore avente pari dignità (se non maggiore…) rispetto ai colleghi della carta stampata.

I bloggers, però, fino ad ora – per lo meno in Italia – hanno sempre costituito una categoria dai confini molto vaghi, composta per lo più da freelancers autodidatti, liberi sì di agire nel ciberspazio in piena autonomia, ma allo stesso tempo impotenti dinanzi agli interessi lobbystici e, soprattutto, di fronte ai tentativi di controllo del web, da parte della pubblica autorità.

La ricerca di una maggiore rappresentatività dei bloggers sulla rete è un approdo tanto condivisibile quanto inevitabile. Così deve essere, dal momento che la società civile si sta sempre più (e a velocità esponenziale) trasferendo nello spazio cibernetico.

Bando alle ciance, però, e largo al #Manifesto della Federazione Italiana Blogger!

Chi siamo

Il progetto nasce da un’idea di Marco Giacomello (@mgiacomello), Giulio Passerini (@giuliopasserini), Alessandro Veroli (@alexveroli) e Camilla Cannarsa (@camillacan).

Nasce sul web e vuole essere un luogo dove i blogger italiani possono riunirsi, creare e organizzarsi.

Perché una federazione con all’interno tante associazioni

Perché vogliamo avere una base comune che sia forte e rappresentativa, ma anche tante sezioni tematiche che permettano di distinguere tutti i diversi settori.

Perché il blog è per essenza plurale e il blogger pluralista

Perché i blogger sono corsari, ma anche i corsari hanno la loro Tortuga.

Perché tramite noi puoi far sentire la tua voce, puoi ottenere diritti, puoi dialogare ‘da pari’ con enti, aziende e giornali.

Perché tramite il confronto, il dialogo e lo scambio di informazioni, vogliamo mantenere alta la qualità dei nostri blog per garantire ai lettori un’informazione sempre libera e di alto livello, nel rispetto della specificità di ognuno.

Perché insieme possiamo cambiare le cose, fare casino, farci sentire.

Cosa facciamo

Blogging è fare scrittura libera, indipendente, aperta al dialogo.

La prima cosa che il blogger fa al mattino è leggere tutte le news riguardanti il proprio settore.

L’ultima cosa che fa alla sera è guardare i visitatori da dove sono arrivati, cosa hanno cliccato e quanto sono rimasti sul blog.

Il blogger risponde sempre ai commenti.

Il blogger dà sempre un’occhiata alla grammatica italiana.

Il blogger cerca di rendere il blog usabile, chiaro, aggiornato.

Il blogger vuole bene ai propri lettori, li osserva, li cura, crea dialogo.

Perché lo facciamo

Perché i blogger sono le persone giuste nel posto giusto.

Perché i blogger sono sempre un po’ sopra le righe… ma anche sotto non si sta male.

Perché ci sono cose che vale la pena che siano raccontate, e noi le vediamo e vogliamo farle sapere a tutti.

Perché abbiamo bisogno di occhi che vedano, orecchie che sentano e mani che scrivano quello che hanno davanti e intorno.

Perché abbiamo bisogno di guardare oltre.

Perché noi le cose le facciamo bene sul serio.

Perché possiamo dire tutto, quando vogliamo e come vogliamo.

Perché se non ti piace quello che leggi puoi dircelo e aiutarci ad essere migliori.

Perché prima di parlare bisogna ascoltare.

Perché vogliamo fare informazione di qualità.

Perché vogliamo valorizzare le specificità di ognuno.

Perché siamo contro l’editoria a pagamento, le recensioni a pagamento, i post a pagamento, le interviste a pagamento.

Perché noi NON crediamo ai Madalon

Perché ci devono permettere di vedere, sentire, scrivere! Sempre!

Cosa vogliamo ottenere

Vogliamo realizzare coperture web efficaci e coordinate in occasione di eventi e manifestazioni.

Vogliamo accrescere la nostra forza contrattuale nei confronti di editori, uffici stampa, organizzatori di eventi, aziende e giornali.

Vogliamo selezionare contenuti di qualità: no ad autopromozioni, pubblicità, post a pagamento.

Vogliamo organizzare eventi online e offline.

Vogliamo veicolare la professionalizzazione della figura del blogger (retribuzione, statura professionale, inserimento in organico ecc..)

Queste sono solo alcune idee che ci sono venute in mente. Da qualche parte bisognava pur partire, ma non siamo soddisfatti: abbiamo usato solo otto mani. Ne vogliamo cento, anzi mille! Vogliamo che il nostro #manifesto sia scritto dalla rete, per la rete.

Raccontateci come volete che sia la Federazione Italiana Blogger, inviateci suggerimenti, riflessioni, consigli, scrivete il vostro manifesto, aderite inviandoci una mail o twittando con l’hash #associazioneblogger, vogliamo crescere con voi. Siamo blogger, oltre il post c’è di più (cit. @alexveroli)!

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